PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme volte a valorizzare le attività di insegnamento, formazione sanitaria, ricerca e professionalizzazione del sistema universitario, nonché a riorganizzare le funzioni svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia.
      2. Ai fini di cui al comma 1 le aziende ospedaliero-universitarie sono trasformate in istituti per la ricerca sanitaria e per la formazione medica (IRSFM).

Art. 2.
(Istituzione degli IRSFM).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Istituti per la ricerca sanitaria, e per la formazione medica). 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università si realizza attraverso gli istituti universitari per la ricerca sanitaria e per la formazione medica, aventi autonoma personalità giuridica, i quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
      2.
Le aziende ospedaliero-universitarie costituite alla data di entrata in vigore della presente disposizione nelle università presso cui operano facoltà di medicina e chirurgia sono trasformate in IRSFM. Gli IRSFM sono parte integrante del sistema universitario nazionale. Qualora nell'IRSFM non siano disponibili o sufficienti specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito di appositi protocolli di

 

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intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche o, in mancanza, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate.
      3.
Gli IRSFM svolgono i compiti istituzionali della formazione culturale medica e di ricerca scientifica e hanno altresì l'obiettivo di integrare funzionalmente le attività di assistenza in ambito sanitario».

Art. 3.
(Organi e organizzazione degli IRSFM).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Organizzazione e organi degli IRSFM). 1. La direzione degli IRSFM è affidata a un presidente indicato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentito il rettore dell'università interessata.
      2.
Sono organi di governo degli IRSFM:

          a) il comitato tecnico-scientifico;

          b) il comitato Tecnico di valutazione.

      3. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'istituto con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. Il comitato è composto da tre membri: il preside della facoltà di Medicina e chirurgia della università in cui opera l'IRSFM che lo presiede; un membro indicato dal Ministro dell'università e della ricerca e un membro indicato dal Ministro della salute.
      4. Il comitato tecnico di valutazione è composto da tre membri individuati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal rettore dell'università in cui opera

 

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l'IRSFM. Ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      5. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali dei docenti universitari e la funzionale integrazione con tali compiti dell'impegno assistenziale, il modello di gestione operativa in seno agli IRSFM è di tipo dipartimentale assistenziale integrato (DAI).
      6. Nell'ambito dei dipartimenti sono realizzati anche modelli strutturali intra-dipartimentali al fine di consentire il più completo esercizio delle attività istituzionali e di formazione medica per ogni docente della facoltà di medicina e chirurgia».

      2. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è abrogato.

Art. 4.
(Norme in materia di personale).

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. I docenti della facoltà di medicina e chirurgia che nell'ambito degli IRSFM svolgono attività di assistenza sanitaria, sono individuati singolarmente, con apposito atto, avendo cura di assicurare la coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento di ciascuno di essi e le attività dipartimentali.
      7-ter. Ai professori, ai ricercatori e al restante personale universitario laureato medico-sanitario delle facoltà di medicina e chirurgia che per l'adempimento dei loro compiti istituzionali operano in seno agli IRSFM, svolgendo anche la funzione di assistenza e cura, sono erogati trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ad essi spettante in base al loro status di personale universitario, in relazione all'espletamento delle funzioni di assistenza e cura».

 

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Art. 5.
(Trattamento economico
del personale universitario).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i trattamenti economici previsti dal comma 7-ter dell'articolo 5, sono costituiti da:

          a) un trattamento equiparativo tra lo stipendio tabellare ospedaliero e quello universitario;

          b) un trattamento aggiuntivo comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, se dovuta, della indennità di specificità medica e della retribuzione minima contrattuale unificata;

          c) un trattamento accessorio, connesso a fattori quali la posizione aziendale e le particolari condizioni di lavoro nonché agli incarichi ricoperti e ai risultati conseguiti;

          d) un trattamento aggiuntivo in caso di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

      1-ter. I trattamenti economici previsti dal comma 1-bis sono automaticamente adeguati agli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la dirigenza medica-sanitaria».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al personale tecnico-amministrativo universitario delle facoltà di medicina e chirurgia che per l'adempimento dei propri compiti istituzionali opera in seno agli IRSFM sono erogati trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ad esso spettante in base al suo status di personale universitario, in relazione all'espletamento delle funzioni all'interno dell'IRSFM».

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli da 2 a 5 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento del Servizio sanitario nazionale e in particolare ai trasferimenti in favore delle ex aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 7.
(Defiscalizzazione).

      1. Le risorse destinate da strutture pubbliche o private in favore delle attività di ricerca sanitaria, di formazione sanitaria e per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica in ambito sanitario sono esenti da imposte o tasse. Con decreto del Ministro della salute sono determinate le modalità per prevedere la compartecipazione delle strutture pubbliche o private di cui al precedente periodo agli utili conseguiti dai soggetti cui sono destinate le risorse di cui al medesimo periodo.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Gli IRSFM succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le aziende ospedaliero-universitarie alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.